Titolo III
Art. 14
Esecuzione degli ordinativi informatici
In vigore dal 21 feb 2026
1. Effettuati i controlli di cui all', la Banca d'Italia esegue gli ordini ricevuti, finalizzando i pagamenti nei confronti dei relativi beneficiari alla data di esigibilità indicata.
2. Gli ordini recanti data di esigibilità 31 dicembre sono eseguiti l'ultimo giorno lavorativo dell'esercizio qualora il 31 sia festivo o non lavorativo per il sistema bancario, accreditando il relativo importo nel pertinente conto tecnico di servizio istituito ai sensi dell', in attesa che il pagamento venga finalizzato il primo giorno lavorativo dell'anno successivo.
Storico versioni
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