Capo II

Art. 20

Conti tecnici di servizio per la regolazione delle entrate e delle spese

In vigore dal 21 feb 2026
1. Per le esigenze operative della tesoreria dello Stato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzata l'apertura di conti tecnici di servizio esclusivamente a uso della Banca d'Italia per operazioni di regolazione delle entrate e delle spese dello Stato, ivi incluse le regolazioni delle differenze di cambio in caso di operazioni da estinguersi in valuta diversa dall'euro, ed è disciplinato il relativo funzionamento. 2. A valere sui conti tecnici di servizio non possono essere emesse disposizioni di pagamento da parte delle amministrazioni dello Stato. 3. La Banca d'Italia comunica periodicamente le operazioni di regolazione alle amministrazioni interessate, anche ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile sulle operazioni di cui ai commi 1 e 2. 4. Con le modalità di cui al comma 1, possono essere aperti conti tecnici di servizio per le operazioni di regolazione delle entrate e delle spese degli enti e organismi pubblici per i quali la Banca d'Italia svolge il servizio di cassa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2026-01-08;15#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Conti tecnici di servizio per la regolazione delle entrate e delle spese (Art. 20 Regolamento recante modalita' di esecuzione degli incassi e dei pagamenti per conto dello Stato nell'ambito del servizio di tesoreria.) — Testo vigente | Portale Normativo