Capo III

Art. 23

Presupposti dell'emissione degli assegni a copertura garantita

In vigore dal 21 feb 2026
1. L'estinzione delle disposizioni di pagamento con assegni a copertura garantita, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è ammessa al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni: a) disposizione di pagamento emessa in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale di condanna al pagamento di una somma di denaro; b) impossibilità di acquisire i dati del conto di pagamento del creditore.
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Presupposti dell'emissione degli assegni a copertura garantita (Art. 23 Regolamento recante modalita' di esecuzione degli incassi e dei pagamenti per conto dello Stato nell'ambito del servizio di tesoreria.) — Testo vigente | Portale Normativo