Capo III
Art. 23
Presupposti dell'emissione degli assegni a copertura garantita
In vigore dal 21 feb 2026
1. L'estinzione delle disposizioni di pagamento con assegni a copertura garantita, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è ammessa al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:
a) disposizione di pagamento emessa in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale di condanna al pagamento di una somma di denaro;
b) impossibilità di acquisire i dati del conto di pagamento del creditore.
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