Capo III

Art. 24

Notifica dell'emissione degli assegni a copertura garantita

In vigore dal 21 feb 2026
1. L'amministrazione che emette la disposizione di pagamento di cui all', notifica al creditore e al procuratore costituito nel procedimento giurisdizionale presupposto, con modalità che garantiscano la prova certa della ricezione, di avere emesso una disposizione di pagamento da estinguersi con assegno a copertura garantita. Qualora non si conosca il domicilio del creditore, la notifica al creditore è validamente effettuata presso il procuratore costituito nel procedimento giurisdizionale presupposto, come risultante agli atti di causa. 2. Nella notifica di cui al comma 1 sono indicate: a) la giacenza delle somme riportate sull'assegno presso gli sportelli del prestatore dei servizi di pagamento incaricato dove è possibile ritirare l'assegno; b) le modalità per l'estinzione dell'assegno; c) l'esatta indicazione del termine di prescrizione del diritto per il quale l'assegno viene emesso; d) l'avvertenza che i fondi a copertura dell'assegno saranno garantiti fino al verificarsi della prescrizione del diritto per il quale l'assegno viene emesso; e) il codice univoco da presentare allo sportello del prestatore dei servizi di pagamento per la consegna dell'assegno. 3. La notifica di cui al comma 1 ha valore di offerta reale ai sensi dell'articolo 68 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e produce l'effetto di messa in mora del creditore, sollevando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità per il mancato incasso.
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