Capo II
Art. 19
Operazioni di girofondi
In vigore dal 21 feb 2026
1. Gli ordini di pagamento da estinguersi con girofondi sono eseguiti mediante versamento su conti di tesoreria o all'entrata del bilancio dello Stato.
2. A fronte delle operazioni di pagamento estinte con girofondi, la Banca d'Italia emette quietanza informatica ai sensi dell'.
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