Capo II

Art. 19

Operazioni di girofondi

In vigore dal 21 feb 2026
1. Gli ordini di pagamento da estinguersi con girofondi sono eseguiti mediante versamento su conti di tesoreria o all'entrata del bilancio dello Stato. 2. A fronte delle operazioni di pagamento estinte con girofondi, la Banca d'Italia emette quietanza informatica ai sensi dell'.
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