Capo II

Art. 18

Contanti

In vigore dal 21 feb 2026
1. Gli ordini di pagamento da eseguirsi in contanti sono finalizzati mediante commutazione in bonifici domiciliati presso Poste Italiane S.p.A. e altri soggetti abilitati. 2. Gli uffici di Poste Italiane S.p.A. e degli altri soggetti abilitati provvedono a inviare al beneficiario del pagamento apposito avviso per la riscossione delle somme. 3. Le somme possono essere riscosse dal beneficiario presso gli uffici di Poste Italiane S.p.A. e degli altri soggetti abilitati entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità. 4. Prima del decorso del termine di cui al comma 3, l'amministrazione che ha disposto il pagamento può richiedere agli uffici pagatori la restituzione delle somme. 5. Gli uffici di Poste Italiane S.p.A. e degli altri soggetti abilitati acquisiscono la firma di quietanza del beneficiario o del suo rappresentante legale relativa alle somme incassate in contanti. 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'esecuzione dei pagamenti da parte degli uffici di Poste Italiane S.p.A. e degli altri soggetti abilitati.
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Contanti (Art. 18 Regolamento recante modalita' di esecuzione degli incassi e dei pagamenti per conto dello Stato nell'ambito del servizio di tesoreria.) — Testo vigente | Portale Normativo