Capo III
Art. 25
Irreperibilità del beneficiario alla notifica
In vigore dal 21 feb 2026
1. Qualora il creditore risulti irreperibile alla notifica della giacenza delle somme riportate sull'assegno, essa si intende comunque realizzata a tutti gli effetti di legge in quanto effettuata presso il procuratore costituito nel procedimento giurisdizionale presupposto, come risultante dagli atti di causa. Qualora anche il procuratore costituito nel procedimento giurisdizionale presupposto risulti irreperibile o risulti per ogni altro motivo non compiuta la notifica, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in tema di irreperibilità del destinatario. Restano ferme le disposizioni dell' sulla conservazione dei fondi a garanzia.
2. L'amministrazione debitrice è sollevata da qualsiasi responsabilità per mancato pagamento, in ragione dell'irreperibilità dell'avente diritto, in presenza dell'offerta reale realizzatasi ai sensi dell'.
3. Il prestatore dei servizi di pagamento è sollevato da qualsiasi responsabilità decorso il termine di prescrizione del diritto per il quale i fondi sono mantenuti a garanzia dell'obbligazione nonché decorso il termine entro cui è possibile incassare le somme riportate sull'assegno.
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