Capo III

Art. 26

Effetti della consegna dell'assegno a copertura garantita

In vigore dal 21 feb 2026
1. Con la consegna dell'assegno a copertura garantita al beneficiario della disposizione di pagamento si estingue il debito dell'amministrazione. 2. L'assegno a copertura garantita è consegnato esclusivamente previo rilascio di apposita dichiarazione di ricevuta. Detta dichiarazione di ricevuta deve essere firmata dal creditore o procuratore costituito nel procedimento giurisdizionale presupposto. 3. L'amministrazione rileva dai flussi contabili di tesoreria le informazioni circa l'avvenuta consegna dell'assegno a copertura garantita.
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