Capo III
Art. 26
Effetti della consegna dell'assegno a copertura garantita
In vigore dal 21 feb 2026
1. Con la consegna dell'assegno a copertura garantita al beneficiario della disposizione di pagamento si estingue il debito dell'amministrazione.
2. L'assegno a copertura garantita è consegnato esclusivamente previo rilascio di apposita dichiarazione di ricevuta. Detta dichiarazione di ricevuta deve essere firmata dal creditore o procuratore costituito nel procedimento giurisdizionale presupposto.
3. L'amministrazione rileva dai flussi contabili di tesoreria le informazioni circa l'avvenuta consegna dell'assegno a copertura garantita.
Storico versioni
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