Capo II
Art. 10
Accesso all'area riservata all'amministrazione da parte dei soggetti abilitati interni
In vigore dal 8 gen 2026
Accesso all'area riservata all'amministrazione
da parte dei soggetti abilitati interni
1. Il personale dell'archivio notarile distrettuale ha accesso al portale dei servizi telematici ed è autorizzato alla consultazione dei dati e dei documenti relativi al distretto notarile di competenza contenuti nel sistema informatico, allo scopo di:
a) effettuare il controllo degli adempimenti, della liquidazione delle tasse e dei contributi e degli importi versati dai notai del distretto notarile di competenza e gli altri controlli, anche ispettivi, demandati all'archivio dalla normativa vigente;
b) rilasciare, nei soli casi previsti dalla normativa vigente, duplicati, copie ed estratti analogici e informatici, anche per immagine, del fascicolo digitale di cui all';
c) rilasciare certificazioni;
d) procedere alle attività di immissione e aggiornamento dei dati e dei documenti previsti dalla normativa vigente;
e) effettuare ricerche di atti di ultima volontà, nel rispetto della normativa vigente;
f) estrarre dati ed inviarli nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Il personale dell'archivio notarile, su richiesta dell'utenza, effettua ricerche relative a singoli atti tra vivi e annotazioni del repertorio dei protesti rispetto all'intero territorio nazionale e ne fornisce l'esito. Per gli atti di ultima volontà la ricerca e la comunicazione del relativo esito è ristretta al distretto notarile di competenza.
3. Il capo dell'archivio notarile distrettuale comunica all'Ufficio centrale l'elenco dei dipendenti autorizzati ad accedere al sistema informatico per effettuare le operazioni di immissione e aggiornamento dei dati.
4. Nel caso di ispezioni ordinarie o straordinarie eseguite ai sensi degli articoli 129, comma 1, lettera b), e 132 della legge notarile, è consentito l'accesso al sistema informatico al capo della circoscrizione ispettiva o all'ispettore incaricato, previa comunicazione all'Ufficio centrale.
5. Il personale dell'Ufficio centrale provvede all'estrazione dei dati della statistica del notariato di cui all'articolo 78, settimo comma, del regolamento notarile e di quelli di cui all', comma 2, della legge notarile.
6. Il personale dell'Ufficio centrale accede ai dati del sistema informatico per funzioni conoscitive relative ai monitoraggi economici e finanziari dei distretti notarili collegati alle finalità istituzionali dell'Ufficio centrale e a quelle del Ministero della giustizia, per rilevazioni statistiche e per verifiche delle operazioni di accesso al sistema medesimo, anche al fine di accertarne la legittimità.
7. L'accesso al sistema avviene attraverso l'area riservata all'amministrazione del portale di erogazione dei servizi telematici dell'Amministrazione degli archivi notarili.
8. L'autenticazione per i soggetti abilitati interni avviene sul portale dei servizi telematici mediante i sistemi in uso presso il Ministero della giustizia e il dominio del notariato con forme di autenticazione gestiti tra i due domini. L'accesso del personale autorizzato dell'amministrazione degli archivi notarili è consentito anche dall'esterno del dominio giustizia.
9. Gli amministratori e il personale tecnico addetto alla gestione delle strutture informatiche del dominio giustizia accedono previa autenticazione e provvedono esclusivamente all'elaborazione dei dati di cui al comma 5 secondo le istruzioni comunicate dal direttore generale dell'Ufficio centrale e all'esecuzione di attività relative alla gestione attività di manutenzione e aggiornamento tecnologico, di sicurezza, tenuta e conservazione dei dati.
10. Il sistema informatico prevede la creazione di profili identificativi e autorizzativi dei soggetti abilitati differenziati per funzione, ai fini dell'espletamento delle attività di rispettiva pertinenza di questi ultimi, come individuate nel presente articolo.
11. Il sistema informatico registra tutte le operazioni effettuate dagli utenti abilitati garantendo l'integrità, disponibilità e la riservatezza dei dati registrati. I dati sono confermati in conformità alle regole tecniche dal capo del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero.
12. Con decreto del direttore generale dell'Ufficio centrale possono essere modificate le funzioni attribuite ai soggetti abilitati interni nel presente articolo, nel rispetto della normativa vigente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2025-11-11;195#art-10