Capo II

Art. 11

Procedure di emergenza

In vigore dal 8 gen 2026
1. Nel caso di irregolare funzionamento degli strumenti tecnologici necessari alla trasmissione e all'acquisizione del fascicolo digitale e all'emissione delle ricevute da parte del sistema informatico i soggetti legittimati provvedono a rinnovare l'invio informatico. Se l'irregolare funzionamento si verifica in prossimità della scadenza prevista dall'articolo 77 del regolamento notarile, il notaio può trasmettere all'archivio notarile distrettuale competente le copie mensili dei repertori e le copie trimestrali del registro somme e valori su supporto cartaceo, con l'utilizzo dei modelli vigenti. 2. Si considera irregolare funzionamento del servizio telematico del sistema informatico l'interruzione dello stesso per un periodo superiore alle ore tre nell'arco temporale giornaliero di disponibilità del sistema. 3. Anche nel caso in cui ricorra una causa, non dipendente dal servizio telematico, che impedisca la generazione o l'invio del fascicolo entro il termine previsto dall'articolo 77 del regolamento notarile, il notaio è autorizzato a trasmettere all'archivio notarile distrettuale competente le copie mensili dei repertori e le copie trimestrali del registro somme e valori su supporto cartaceo, con le stesse modalità di cui al comma 1, fornendo dichiarazione e documentazione giustificativa dell'impossibilità della trasmissione del fascicolo digitale. 4. Nei casi previsti di trasmissione delle copie mensili dei repertori e delle copie trimestrali del registro somme e valori su supporto cartaceo il soggetto legittimato trasmette il fascicolo digitale alla cessazione del malfunzionamento di cui ai commi 1 e 2 o della causa dell'impedimento di cui al comma 3.
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Procedure di emergenza (Art. 11 Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di formazione e trasmissione telematica delle copie dei repertori e del registro somme e valori o della certificazione negativa e delle modalita' di conservazione, ricerca e consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico ai sensi dell'articolo 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.) — Testo vigente | Portale Normativo