Capo II
Art. 9
Sostituzione del fascicolo
In vigore dal 8 gen 2026
1. Se il soggetto legittimato individua degli errori successivamente alla trasmissione del fascicolo o nel caso che abbia ricevuto notizia di anomalie non bloccanti, trasmette senza indugio, con le modalità previste dall', un nuovo fascicolo digitale, che sostituisce integralmente il precedente e contiene tutti i documenti previsti dall', comma 1.
2. Il sistema informatico segnala all'archivio notarile le modifiche apportate rispetto al fascicolo precedentemente trasmesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2025-11-11;195#art-9