Capo II

Art. 14

Scarto di fascicoli digitali e ricevute

In vigore dal 8 gen 2026
1. I fascicoli digitali acquisiti correttamente ma sostituiti ai sensi dell' possono essere eliminati, relativamente ai notai cessati dall'esercizio professionale o trasferiti in altri distretti notarili, dopo che i loro atti siano stati ritirati e sottoposti alla ispezione e verificazione a norma degli articoli 107 e 108 della legge notarile e dopo che sia stato accertato che i repertori non sono andati distrutti, danneggiati o non risultano comunque illeggibili. 2. I fascicoli digitali non acquisiti possono essere eliminati dopo almeno dieci anni dal loro invio. 3. Le ricevute che riportano l'acquisizione corretta del fascicolo digitale possono essere scartate dopo cinque anni dal loro invio. I fascicoli digitali contenenti le altre ricevute previste dall' e sostituiti ai sensi dell' possono essere scartati dopo almeno dieci anni dalla loro sostituzione.
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Scarto di fascicoli digitali e ricevute (Art. 14 Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di formazione e trasmissione telematica delle copie dei repertori e del registro somme e valori o della certificazione negativa e delle modalita' di conservazione, ricerca e consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico ai sensi dell'articolo 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.) — Testo vigente | Portale Normativo