Capo III
Art. 18
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 8 gen 2026
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 novembre 2025
Il Ministro della giustizia
Nordio
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3296
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2025-11-11;195#art-18