Capo III
Art. 17
Disposizioni di attuazione
In vigore dal 8 gen 2026
1. Con provvedimenti del direttore generale dell'Ufficio centrale, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono fissate:
a) le date a decorrere dalle quali i soggetti legittimati, appartenenti ad uno o più distretti notarili individuati nello stesso provvedimento, inviano tanto il fascicolo digitale di cui all' quanto la copia mensile dei repertori e la copia trimestrale del registro somme e valori su supporto cartaceo, che deve pervenire all'archivio secondo le vigenti modalità;
b) le date a decorrere dalle quali i soggetti legittimati, appartenenti ad uno o più distretti notarili individuati nello stesso provvedimento, a seguito della progressiva attivazione del servizio telematico di cui al presente decreto, inviano unicamente il fascicolo digitale di cui all';
c) le date a decorrere dalle quali la consultazione dell'indice generale delle parti previsto dall'articolo 114, secondo comma, della legge notarile, dall'articolo 154, secondo e terzo comma, del regolamento notarile e dall'articolo 27 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, è assicurata mediante il portale dei servizi telematici.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2025-11-11;195#art-17