Capo II
Art. 12
Modalità di invio in conservazione
In vigore dal 8 gen 2026
1. I fascicoli sono trasmessi con modalità automatizzate su di un sistema di conservazione a norma strutturato nel rispetto degli articoli 43, comma 3 e 44 del CAD.
2. L'invio in conservazione dei fascicoli in sospeso è differito fino al momento della definizione del fascicolo.
3. I fascicoli sono inviati in conservazione unitamente all'esito dei controlli e alla ricevuta di accettazione.
4. I fascicoli sono conservati unitamente al seguente set minimo di metadati:
a) codice fiscale del pubblico ufficiale;
b) codice fiscale del sostituto (opzionale);
c) mese di riferimento;
d) anno di riferimento;
e) distretto notarile;
f) archivio notarile;
g) progressivo invio.
5. Ciascun fascicolo inviato in conservazione è marcato temporalmente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2025-11-11;195#art-12