Capo III
Art. 15
Fase transitoria
In vigore dal 8 gen 2026
1. Fino alla completa realizzazione del sistema di trasmissione disciplinato dal presente decreto, la trasmissione digitale dei dati e documenti di cui all'articolo 65, quarto comma, della legge notarile all'Ufficio centrale avviene tramite una struttura informatica, dotata anche di un sistema di conservazione a norma strutturato nel rispetto degli articoli 43, comma 3 e 44 del CAD, predisposta dal Consiglio nazionale del notariato previa convenzione sottoscritta dallo stesso Consiglio nazionale con il Ministero della giustizia e l'Amministrazione degli archivi notarili.
2. Con provvedimento del direttore generale dell'Ufficio centrale è disciplinato il trasferimento dei documenti e dei dati di cui al presente decreto al sistema informatico.
3. I dati contenuti nella distinta riassuntiva dei dati repertoriali e dei versamenti mensili di cui all'articolo 65, primo comma, della legge notarile sono resi disponibili dalla struttura informatica di cui al comma 1 all'archivio notarile distrettuale competente, mediante interfacce dei sistemi dell'Amministrazione degli archivi notarili.
4. Nel caso di integrazione del versamento per errore che non si riferisce al contenuto della distinta, il soggetto che ha eseguito il versamento comunica all'archivio notarile competente l'esecuzione del pagamento integrativo e non si applica l'.
5. L'anagrafica del personale dell'Amministrazione degli archivi notarili che accede alla struttura di cui al comma 1 per effettuare le operazioni di trattamento di cui agli è aggiornata dall'Ufficio centrale ed è resa disponibile alla struttura di cui al comma 1 con le modalità individuate nella convenzione prevista dallo stesso comma 1.
Storico versioni
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