Capo II
Art. 3
Fascicolo digitale
In vigore dal 8 gen 2026
1. Il fascicolo digitale è formato dai soggetti di cui all' e contiene la copia autentica dei repertori o la certificazione negativa nel caso di mancanza di annotazioni nel mese precedente e la distinta riassuntiva dei dati repertoriali e delle somme dovute con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento.
Con le medesime modalità avviene la trasmissione della copia trimestrale del registro somme e valori.
2. Il fascicolo digitale è formato secondo le specifiche tecniche stabilite dal capo del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero, che ne determinano anche la dimensione massima. Le specifiche tecniche definiscono inoltre i formati di documento ammessi. Il fascicolo è sottoscritto dal capo dell'archivio notarile mediante firma digitale ai sensi dell', comma 1, lettera s), del CAD oppure dai notai o dagli altri soggetti tenuti all'adempimento mediante la firma digitale ottenuta ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1, della legge notarile.
3. Il fascicolo digitale è trasmesso, alle scadenze previste dalla legge, al sistema informatico dell'archivio centrale, che si avvale delle infrastrutture del Ministero.
Storico versioni
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