Capo II

Art. 5

Soggetti legittimati all'invio del fascicolo digitale

In vigore dal 8 gen 2026
1. I notai inviano il fascicolo digitale di cui all' con le modalità previste dalle specifiche tecniche stabilite dal capo del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero. L'invio di cui al primo periodo non avviene nei casi previsti dall'articolo 43 della legge notarile. 2. In tutti i casi in cui il notaio non può esercitare le proprie funzioni, il fascicolo digitale è trasmesso dal notaio depositario o delegato, dal coadiutore o da altro soggetto che lo sostituisce per legge. 3. Il capo dell'archivio notarile competente provvede all'invio nel caso di notaio deceduto o che ha cessato definitivamente dall'esercizio notarile e che non abbia curato gli adempimenti di cui all'articolo 65 della legge notarile.
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