Capo II

Art. 4

Infrastrutture informatiche

In vigore dal 8 gen 2026
1. Costituiscono infrastrutture unitarie e comuni dell'archivio centrale le banche dati e i sistemi informatici, idonei alla conservazione degli atti, individuati con decreto del direttore generale dell'Ufficio centrale.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2025-11-11;195#art-4

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