Art. 15

Istituti tecnici

In vigore dal 31 ott 2023
1. La SCIA presentata al SUAP dagli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, ai sensi dell'articolo 49-septies, comma 9, del codice, è sottoscritta dal dirigente scolastico. L'amministrazione competente trasmette la relativa documentazione agli uffici scolastici regionali competenti per territorio ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui al comma 9 del presente articolo. 2. Nella SCIA sono dichiarati: a) la denominazione dell'istituto; b) la sede dell'istituto e le eventuali sedi secondarie; c) la tipologia di attività e le categorie di patenti nautiche per le quali si presenta la SCIA; d) i dati anagrafici e il codice fiscale del dirigente scolastico e del responsabile didattico; e) i dati anagrafici e il codice fiscale degli insegnanti di teoria, degli istruttori pratici e degli istruttori professionali di vela; f) la disponibilità dei locali, degli arredi, delle dotazioni e degli strumenti tecnici e didattici per le lezioni teoriche in conformità agli ; g) il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, commi 4 e 6, del codice. 3. Alla SCIA sono allegati: a) la planimetria in scala 1:100 timbrata e firmata da un professionista abilitato, corredata da sezioni, conteggi della superficie netta degli ambienti e rapporti aero-illuminanti; b) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, della proprietà o della disponibilità delle unità da diporto di cui all' del presente regolamento, indicando i relativi luoghi di ormeggio; c) le dichiarazioni rese dal personale docente della scuola nautica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in merito al possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività di insegnante di teoria o istruttore pratico o istruttore professionale di vela di cui all' del presente regolamento; d) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal responsabile didattico in merito al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 49-septies, commi 4 e 6, del codice; e) l'attestazione comprovante il versamento dei diritti di istruttoria secondo la misura e le modalità previste dall'amministrazione competente; f) il certificato attestante l'idoneità psicofisica degli istruttori pratici di cui all'articolo 49-septies, comma 14, del codice. 4. L'istituto tecnico produce all'amministrazione competente il registro d'iscrizione degli allievi per l'apposizione del visto. Analoga procedura deve essere seguita nel caso di esaurimento delle pagine del registro. 5. I requisiti e le condizioni previsti per la presentazione della SCIA devono permanere per tutto il periodo di esercizio dell'attività. 6. Il dirigente scolastico presenta la SCIA di variazione al SUAP nei seguenti casi: a) variazione del dirigente scolastico o del responsabile didattico; b) modifica o integrazione della tipologia di attività di cui all', comma 2, dimostrando il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento. 7. Il dirigente scolastico, per motivate esigenze documentate, può sospendere l'esercizio dell'attività per un periodo massimo di dodici mesi, previa comunicazione al SUAP, decorsi inutilmente i quali senza che l'attività sia regolarmente ripresa, l'attività si intende cessata. 8. Nei casi di modifica della denominazione, sospensione volontaria, ripresa o cessazione dell'attività, la comunicazione è effettuata al SUAP nei modi stabiliti dal presente regolamento. 9. L'attività di vigilanza amministrativa prevista dall'articolo 49-septies, comma 9, del codice, è esercitata dagli Uffici scolastici regionali di riferimento ed è limitata alle condizioni e ai requisiti di cui al presente articolo e all' del presente regolamento.
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