Art. 11
Modalità di svolgimento dell'attività di formazione
In vigore dal 31 ott 2023
1. L'attività di formazione è articolata in corsi che prevedono lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche nella misura minima indicata nell'Allegato II, che costituisce parte integrante del presente rgolamento.
2. Le sessioni di formazione hanno la durata massima di quattro ore giornaliere.
3. La scuola nautica rilascia all'allievo un attestato di frequenza relativo allo svolgimento delle lezioni di teoria e delle esercitazioni pratiche. L'attestato è redatto in duplice originale di cui uno consegnato all'allievo e l'altro conservato per cinque anni agli atti della scuola nautica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2023-08-30;142#art-11