Art. 6

Apertura di sedi secondarie

In vigore dal 31 ott 2023
1. L'apertura di sedi secondarie, ubicate in territori ricadenti nella competenza di amministrazioni diverse da quelle della sede principale, è comunicata al SUAP territorialmente competente per la sede principale che la trasmette al SUAP territorialmente competente per la sede secondaria. 2. Per ciascuna sede secondaria deve essere dimostrato il possesso dei requisiti prescritti ad eccezione della capacità patrimoniale che deve essere dimostrata solo per la sede principale. 3. In caso di sospensione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica ai sensi dell'articolo 49-septies, comma 18, del codice e per la durata della stessa, non è consentita l'apertura di sedi secondarie.
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