Art. 5
Modifiche dell'attività
In vigore dal 31 ott 2023
1. La scuola nautica presenta una SCIA di variazione al SUAP nei seguenti casi:
a) trasferimento, ampliamento di sede o modifica dei locali;
b) apertura di ciascuna ulteriore sede secondaria rispetto a quella principale, dimostrando il possesso dei requisiti prescritti, a eccezione della capacità finanziaria, che è dimostrata per la sola sede principale;
c) modifica o integrazione della tipologia di attività di cui all', comma 2, dimostrando il possesso dei corrispondenti requisiti previsti dal presente regolamento;
d) inserimento, sostituzione, distoglimento delle unità da diporto adibite all'esercizio dell'attività;
e) variazione dell'organico della scuola nautica per inserimento o distrazione di insegnante, istruttore, istruttore professionale di vela, responsabile didattico.
2. La scuola nautica presenta al SUAP una comunicazione di variazione o subingresso nei seguenti casi:
a) subingresso nell'attività tramite atti di cessione o conferimento d'azienda, fusione per incorporazione, scissione, donazione, comodato, affitto di azienda, successione o altre cause di subentro;
b) modifica della ragione sociale o denominazione dell'impresa;
c) variazione della composizione societaria per cessione o variazione di quote societarie o del capitale sociale che può intervenire con o senza variazione della ragione sociale.
3. Nel caso di decesso, sopravvenuta incapacità fisica o giuridica o altro grave impedimento del titolare o del legale rappresentante della scuola nautica, gli eredi o gli aventi causa ne danno comunicazione al SUAP, entro trenta giorni dall'evento, e possono richiedere di proseguire l'attività, provvedendo a designare un sostituto in possesso dei requisiti prescritti. Fatte salve le verifiche del possesso dei requisiti prescritti da parte dell'amministrazione competente, la comunicazione consente la prosecuzione dell'attività di scuola nautica per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data della comunicazione nonché per ulteriori sei mesi a seguito di nuova comunicazione. Scaduti detti termini, per continuare l'attività gli eredi o gli aventi causa presentano la comunicazione di subingresso nell'attività. Il subingresso è subordinato al possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
4. Il titolare o il legale rappresentante della scuola nautica, per motivate esigenze, può sospendere, per massimo due volte, l'esercizio dell'attività per un periodo complessivo di non oltre dodici mesi, previa comunicazione al SUAP, decorsi inutilmente i quali senza che l'attività sia regolarmente ripresa a seguito di comunicazione al SUAP, l'attività si intende cessata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2023-08-30;142#art-5