Art. 10
Personale docente delle scuole nautiche
In vigore dal 31 ott 2023
1. Il personale docente può operare nella sede principale e nelle sedi secondarie della medesima o di altre scuole nautiche o nei consorzi.
2. Nelle scuole nautiche è abilitato a svolgere l'attività di insegnamento teorico anche il personale docente degli istituti tecnici, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di apparati e impianti marittimi, di cui all'articolo 49-septies, comma 12, del codice, che abbia conseguito l'abilitazione all'insegnamento della disciplina scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo, che sia o sia stato per almeno cinque anni titolare nella classe di concorso A-43, ovvero che sia in quiescenza da non più di cinque anni.
Storico versioni
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