Art. 7
Caratteristiche dei locali
In vigore dal 31 ott 2023
1. Salvo l'ipotesi di cui al comma 3, i locali sono in via esclusiva adibiti all'esercizio dell'attività di scuola nautica, sono dichiarati nella SCIA e possiedono le seguenti caratteristiche strutturali e funzionali:
a) conformità al regolamento edilizio vigente nonché alla normativa in materia di prescrizioni igienico-sanitarie, agibilità e abitabilità, destinazione d'uso, sicurezza nei luoghi di lavoro, abbattimento delle barriere architettoniche e a ogni altra disposizione in tema di acceso e uso di locali aperti al pubblico;
b) un'aula indipendente di almeno venticinque metri quadrati di superficie e comunque di superficie tale da garantire la disponibilità di almeno uno virgola cinquanta metri quadrati di superficie per ciascun allievo, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici e da altri locali di ricevimento del pubblico;
c) un ufficio di segreteria di almeno dieci metri quadrati di superficie ubicato nella stessa sede e con ingresso autonomo;
d) servizi igienici adeguati secondo la vigente normativa.
2. In deroga a quanto previsto dall', le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle scuole nautiche autorizzate all'esercizio dell'attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo il caso di trasferimento di sede.
3. Se la scuola nautica ha titolo a svolgere anche l'attività di autoscuola di cui all'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, i locali possono avere in comune l'ingresso, gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico e i servizi igienici. Le autoscuole possono avere in comune con le scuole nautiche anche l'aula per le lezioni teoriche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2023-08-30;142#art-7