Art. 9
Unità da diporto
In vigore dal 31 ott 2023
1. La disponibilità dell'unità da diporto è dimostrata attraverso la presentazione di copia semplice di:
a) atto o documento che attesta la proprietà totale dell'unità;
b) atto o documento che attesta l'utilizzazione in locazione finanziaria dell'unità;
c) dichiarazione di armatore;
d) contratto di locazione registrato della durata di almeno sei mesi, avente a oggetto l'uso commerciale ai fini dell'insegnamento professionale della navigazione da diporto, con attestazione che la scuola nautica è conduttrice unica dell'unità;
e) contratto di comodato d'uso gratuito o oneroso registrato della durata di almeno sei mesi, avente ad oggetto l'uso commerciale ai fini dell'insegnamento professionale della navigazione da diporto, con attestazione che la scuola nautica è comodataria unica dell'unità.
2. La disponibilità di ulteriori unità da diporto può essere comprovata mediante l'adesione della scuola nautica ad un consorzio, costituito ai sensi dell'articolo 49-septies, comma 1, del codice.
3. Le unità da diporto adibite all'esercizio dell'attività di scuola nautica hanno a bordo i documenti di navigazione e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni. Devono, altresì:
a) essere abilitate almeno per il tipo di navigazione per cui si erogano i corsi di conseguimento della patente nautica;
b) avere copertura assicurativa, in conformità alle disposizioni vigenti, per eventuali danni alle persone imbarcate e a terzi durante lo svolgimento delle suddette attività. La polizza assicurativa indica espressamente che l'assicurazione è estesa anche agli eventuali danni causati nell'esercizio dell'attività di scuola nautica da parte di soggetti diversi dal contraente della polizza assicurativa;
c) esporre in maniera ben visibile, su ciascuna murata, un contrassegno riportante la scritta «SCUOLA NAUTICA» di dimensioni minime centimetri cento di lunghezza e venti di altezza.
Storico versioni
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