Art. 13
Cessazione dell'attività
In vigore dal 31 ott 2023
1. Il titolare o legale rappresentante della scuola nautica comunica al SUAP l'avvenuta cessazione dell'attività e trasferisce gli allievi iscritti che non hanno completato i corsi e gli esami ad altra scuola nautica indicata dall'allievo.
2. L'esercizio dell'attività di scuola nautica cessa:
a) per decesso del titolare o del legale rappresentante, salva l'ipotesi di cui all', comma 3;
b) per scioglimento della società o fallimento della società o del titolare della scuola nautica;
c) per rinuncia espressa all'esercizio dell'attività;
d) per ingiustificata sospensione per tre mesi o mancato esercizio dell'attività;
e) per mancata ripresa dell'attività dopo il periodo di sospensione di cui all', comma 4, o per interdizione dall'esercizio dell'attività disposta ai sensi del presente regolamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2023-08-30;142#art-13