Art. 17

Modalità di svolgimento dei controlli

In vigore dal 31 ott 2023
1. L'attività di vigilanza delle amministrazioni competenti è esercitata sulle scuole nautiche, le sedi secondarie e i luoghi di ormeggio ubicati nel territorio di competenza, anche tramite forme di collaborazione istituzionale con le amministrazioni a vario titolo coinvolte. Dette amministrazioni assicurano il coordinamento dei controlli nel caso di scuole nautiche aventi sedi o luoghi di ormeggio ubicati nei territori ricadenti nella competenza territoriale di amministrazioni diverse. 2. I controlli, effettuati con cadenza almeno triennale, concernono la gestione dell'attività di scuola nautica e il permanere dei requisiti prescritti nel codice e nel presente regolamento, avuto principale riguardo a: a) presentazione della SCIA; b) possesso e mantenimento dei requisiti soggettivi e oggettivi; c) verifica della regolare tenuta del registro di iscrizione degli allievi; d) verifica dei requisiti di idoneità di insegnanti di teoria, istruttori pratici, istruttori professionali di vela e responsabile didattico; e) verifica della regolare esecuzione dei corsi, del rispetto dello svolgimento dell'attività di formazione e della corretta gestione dell'attività della scuola nautica; f) accertamento della avvenuta affissione al pubblico della SCIA recante la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato o dell'autorizzazione già rilasciata; g) affissione al pubblico del tariffario e degli orari di apertura della scuola; h) conformità delle unità da diporto alle caratteristiche prescritte e assolvimento dell'obbligo assicurativo; i) idoneità e completezza delle attrezzature impiegate nell'attività didattica; l) caratteristiche dei locali adibiti alla attività didattica.
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