Art. 17
Modalità di svolgimento dei controlli
In vigore dal 31 ott 2023
1. L'attività di vigilanza delle amministrazioni competenti è esercitata sulle scuole nautiche, le sedi secondarie e i luoghi di ormeggio ubicati nel territorio di competenza, anche tramite forme di collaborazione istituzionale con le amministrazioni a vario titolo coinvolte. Dette amministrazioni assicurano il coordinamento dei controlli nel caso di scuole nautiche aventi sedi o luoghi di ormeggio ubicati nei territori ricadenti nella competenza territoriale di amministrazioni diverse.
2. I controlli, effettuati con cadenza almeno triennale, concernono la gestione dell'attività di scuola nautica e il permanere dei requisiti prescritti nel codice e nel presente regolamento, avuto principale riguardo a:
a) presentazione della SCIA;
b) possesso e mantenimento dei requisiti soggettivi e oggettivi;
c) verifica della regolare tenuta del registro di iscrizione degli allievi;
d) verifica dei requisiti di idoneità di insegnanti di teoria, istruttori pratici, istruttori professionali di vela e responsabile didattico;
e) verifica della regolare esecuzione dei corsi, del rispetto dello svolgimento dell'attività di formazione e della corretta gestione dell'attività della scuola nautica;
f) accertamento della avvenuta affissione al pubblico della SCIA recante la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato o dell'autorizzazione già rilasciata;
g) affissione al pubblico del tariffario e degli orari di apertura della scuola;
h) conformità delle unità da diporto alle caratteristiche prescritte e assolvimento dell'obbligo assicurativo;
i) idoneità e completezza delle attrezzature impiegate nell'attività didattica;
l) caratteristiche dei locali adibiti alla attività didattica.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2023-08-30;142#art-17