Art. 18

Diffida, sospensione e interdizione

In vigore dal 31 ott 2023
1. In caso di irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attività di scuola nautica ovvero in caso di perdita dei requisiti prescritti, le amministrazioni competenti adottano, tenuto conto della gravità della fattispecie, un provvedimento motivato di diffida, di sospensione o di interdizione dall'esercizio dell'attività. 2. Il provvedimento di diffida è adottato nei casi di: a) irregolare tenuta del registro d'iscrizione degli allievi; b) mancata esposizione della SCIA recante la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato o del provvedimento autorizzativo già rilasciato; c) mancata esposizione del tariffario o applicazione di tariffe diverse da quelle esposte; d) mancata comunicazione delle modifiche apportate ai locali; e) mancata comunicazione dell'uscita della scuola nautica da un consorzio e di adesione a un altro consorzio entro il termine di cui all', comma 6; f) partecipazione alle lezioni di teoria di allievi non iscritti nel registro d'iscrizione degli allievi; g) partecipazione alle esercitazioni pratiche a bordo del mezzo nautico di allievi non iscritti nel registro d'iscrizione degli allievi; h) mancato rispetto dell'attività di formazione minima. 3. Il provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica da uno a sei mesi è adottato se: a) la scuola nautica non ha sanato le irregolarità contestate dalle amministrazioni vigilanti nel provvedimento di diffida; b) il personale insegnante o istruttore impiegato non è stato dichiarato nella SCIA o risulta privo dei requisiti prescritti; c) l'attività è stata trasferita in altri locali senza presentazione della SCIA di variazione della sede; d) è intervenuta l'adozione di tre provvedimenti di diffida nel corso dell'ultimo biennio; e) sono intervenute variazioni nella titolarità della scuola nautica o del legale rappresentante nel caso di società o consorzi, non segnalate con SCIA di variazione; f) sono utilizzate per le esercitazioni pratiche unità da diporto non dichiarate in sede di SCIA o non conformi o non in regola con le dotazioni di sicurezza e con le visite periodiche prescritte dalle disposizioni vigenti e con gli obblighi assicurativi. 4. Il provvedimento di interdizione dall'esercizio dell'attività è adottato nei casi di: a) perdita di uno o più requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività di scuola nautica; b) perdita della capacità patrimoniale o finanziaria di cui all'; c) perdita dei requisiti morali; d) inidoneità o indisponibilità dei locali o mancanza dell'attrezzatura tecnica e didattica; e) impiego di personale insegnante o istruttore in possesso dei requisiti prescritti ma non dichiarato nella SCIA, anche dopo la sospensione comminata ai sensi del comma 3, lettera b); f) impiego di personale insegnante o istruttore per le esercitazioni pratiche non in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle relative funzioni, anche dopo la sospensione dall'esercizio dell'attività comminata ai sensi del comma 3, lettera b); g) indisponibilità delle unità da diporto idonee per le esercitazioni e gli esami; h) svolgimento dell'attività di insegnamento teorico in sedi diverse da quelle indicate nella SCIA o già autorizzate; i) mancata osservanza del provvedimento di sospensione di cui al comma 3; l) adozione di più di due provvedimenti di sospensione dell'attività nell'arco dell'ultimo quinquennio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2023-08-30;142#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo