Art. 23
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 31 ott 2023
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 agosto 2023
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Salvini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Il Ministro dell'istruzione
e del merito
Valditara
Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato dalla Corte dei conti il 10 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg.ne n. 3141
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2023-08-30;142#art-23