Art. 19
Attività pubblicitaria
In vigore dal 31 ott 2023
1. Le scuole nautiche e i consorzi di scuole nautiche possono svolgere pubblicità informativa sulle attività di formazione e preparazione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse con qualunque mezzo, anche informatico, devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altre scuole nautiche, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive. In ogni caso, le informazioni devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2023-08-30;142#art-19