Art. 16
Autoscuole
In vigore dal 31 ott 2023
1. Alle autoscuole di cui all'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992 che presentano la SCIA per l'esercizio dell'attività di scuola nautica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49-septies del codice e del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2023-08-30;142#art-16