Art. 4
Requisiti minimi di capacità patrimoniale o finanziaria
In vigore dal 31 ott 2023
1. Ai fini dell'esercizio dell'attività, la scuola nautica è tenuta a dimostrare una capacità patrimoniale non inferiore a 50.000 euro tramite la presentazione di un'attestazione rilasciata da un revisore legale, iscritto nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, la scuola nautica può dimostrare una capacità finanziaria non inferiore a 50.000 euro tramite la presentazione di un'attestazione di affidamento rilasciata da aziende o istituti di credito ovvero società finanziarie ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, utilizzando il modello in Allegato I, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. I requisiti di cui al presente articolo non si applicano agli istituti tecnici di cui all'articolo 49-septies, comma 9, del codice, in quanto amministrazioni pubbliche.
Storico versioni
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