Art. 1
Oggetto e definizioni
In vigore dal 31 ott 2023
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE,
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO
e
IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il codice civile, approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e, in particolare, il Libro quinto, Titolo V, Capi dal III al VII;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell' della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto, in particolare, l'articolo 49-septies, comma 21, del decreto legislativo n. 171 del 2005, che demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, la disciplina delle seguenti materie, nonché i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati: a) modalità di svolgimento dei controlli di cui al comma 2; b) modalità per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di una scuola nautica; c) requisiti di idoneità e requisiti minimi di capacità patrimoniale; d) prescrizioni sui locali, sugli arredi, sulle dotazioni e sugli strumenti tecnici e didattici, nonché caratteristiche delle unità da diporto nella disponibilità giuridica della scuola nautica in rapporto ai corsi impartiti; e) modalità di svolgimento delle attività di insegnante teorico e di istruttore pratico; f) modalità di svolgimento dell'attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche; g) requisiti e modalità per lo svolgimento degli esami nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi tra scuole nautiche, fermo restando quanto previsto dal comma 15; h) disciplina dell'attività pubblicitaria; i) tariffario minimo; l) disciplina delle modalità di diffida o sospensione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell' della legge 7 agosto 2015, n. 124;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell' della legge 7 agosto 2015, n. 124;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell' della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell', comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, e, in particolare, l'articolo 33, commi 1 e 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 10 agosto 2021, recante adozione dei programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalità di svolgimento delle prove, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 232 del 28 settembre 2021;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 27 luglio 2022;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nell'adunanza del 10 novembre 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2022 e nell'adunanza del 23 maggio 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell', comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. 8551 dell'8 marzo 2023, successiva nota n. 25264 dell'11 luglio 2023 e integrazione del 12 luglio 2023;
Adotta
il seguente regolamento:
Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento reca la disciplina delle scuole nautiche ai sensi dell'articolo 49-septies, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, d'ora in poi «codice».
2. Ai fini del presente regolamento, per amministrazioni competenti si intendono le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando quanto previsto dall', comma 9.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2023-08-30;142#art-1