Titolo II
Art. 12
Obblighi informativi
In vigore dal 2 apr 2016
1. L'Organismo informa tempestivamente la Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni.
2. L'Organismo trasmette alla Banca d'Italia, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.
3. L'Organismo predispone un bilancio consuntivo e un rendiconto finanziario della gestione da approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio di riferimento. Detti documenti sono resi pubblici e inviati alla Banca d'Italia.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2015-12-23;228#art-12