Titolo II

Art. 11

Poteri di vigilanza informativa e ispettiva

In vigore dal 2 apr 2016
1. Per lo svolgimento dei propri compiti di controllo sui confidi iscritti nell'elenco, l'Organismo può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attività esercitata, con le modalità e i termini da esso stabiliti. 2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Organismo può procedere ad audizioni personali nonché disporre ispezioni e acquisire dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attività esercitata dai confidi. Si applica l', comma 2.
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Poteri di vigilanza informativa e ispettiva (Art. 11 Regolamento sulla disciplina della struttura, dei poteri e delle modalita' di funzionamento dell'Organismo previsto dall'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi e relativi criteri.) — Testo vigente | Portale Normativo