Titolo II
Art. 11
Poteri di vigilanza informativa e ispettiva
In vigore dal 2 apr 2016
1. Per lo svolgimento dei propri compiti di controllo sui confidi iscritti nell'elenco, l'Organismo può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attività esercitata, con le modalità e i termini da esso stabiliti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Organismo può procedere ad audizioni personali nonché disporre ispezioni e acquisire dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attività esercitata dai confidi. Si applica l', comma 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2015-12-23;228#art-11