Titolo III

Art. 13

Domanda di iscrizione nell'elenco dei confidi

In vigore dal 2 apr 2016
1. Le società tenute a chiedere l'iscrizione nell'elenco dei confidi presentano all'Organismo la relativa domanda a seguito dell'iscrizione nel registro delle imprese della società, se di nuova costituzione, ovvero delle modifiche statutarie, se già costituite. Per i confidi costituiti con forma giuridica di consorzio, la domanda di iscrizione è presentata a seguito della registrazione del contratto nel registro delle imprese. 2. All'atto della presentazione della domanda, il confidi attesta il versamento del contributo istruttorio determinato dall'Organismo.
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Domanda di iscrizione nell'elenco dei confidi (Art. 13 Regolamento sulla disciplina della struttura, dei poteri e delle modalita' di funzionamento dell'Organismo previsto dall'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi e relativi criteri.) — Testo vigente | Portale Normativo