Titolo III
Art. 13
Domanda di iscrizione nell'elenco dei confidi
In vigore dal 2 apr 2016
1. Le società tenute a chiedere l'iscrizione nell'elenco dei confidi presentano all'Organismo la relativa domanda a seguito dell'iscrizione nel registro delle imprese della società, se di nuova costituzione, ovvero delle modifiche statutarie, se già costituite. Per i confidi costituiti con forma giuridica di consorzio, la domanda di iscrizione è presentata a seguito della registrazione del contratto nel registro delle imprese.
2. All'atto della presentazione della domanda, il confidi attesta il versamento del contributo istruttorio determinato dall'Organismo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2015-12-23;228#art-13