Titolo III
Art. 17
Provvedimenti sanzionatori
In vigore dal 2 apr 2016
1. L'Organismo procede d'ufficio alla cancellazione dall'elenco in caso di:
a) perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione;
b) gravi violazioni di norme di legge e delle relative disposizioni di attuazione;
c) mancato pagamento del contributo ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 2, t.u.b.;
d) inattività - non giustificata da comprovati motivi - protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'Organismo, in caso di violazioni di disposizioni normative che ne regolano l'attività, può imporre ai confidi iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività.
3. Ai fini del comma 1, lettera b), la gravità delle violazioni può essere desunta, tra l'altro:
a) dall'idoneità della condotta ad esporre il confidi a significativi rischi o all'incapacità di far fronte agli impegni assunti;
b) dalla commissione reiterata o diffusa della violazione;
c) dall'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
d) dai pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile.
4. Si applica l'articolo 145-bis, t.u.b.
5. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 sono comunicati al confidi. Nella trasmissione del provvedimento si dà conto della facoltà di proporre ricorso avverso il provvedimento, ai sensi dell'articolo 145-bis, comma 2, t.u.b.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 dicembre 2015
Il Ministro: Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 520
Storico versioni
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