Titolo III

Art. 17

Provvedimenti sanzionatori

In vigore dal 2 apr 2016
1. L'Organismo procede d'ufficio alla cancellazione dall'elenco in caso di: a) perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione; b) gravi violazioni di norme di legge e delle relative disposizioni di attuazione; c) mancato pagamento del contributo ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 2, t.u.b.; d) inattività - non giustificata da comprovati motivi - protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'Organismo, in caso di violazioni di disposizioni normative che ne regolano l'attività, può imporre ai confidi iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività. 3. Ai fini del comma 1, lettera b), la gravità delle violazioni può essere desunta, tra l'altro: a) dall'idoneità della condotta ad esporre il confidi a significativi rischi o all'incapacità di far fronte agli impegni assunti; b) dalla commissione reiterata o diffusa della violazione; c) dall'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; d) dai pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile. 4. Si applica l'articolo 145-bis, t.u.b. 5. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 sono comunicati al confidi. Nella trasmissione del provvedimento si dà conto della facoltà di proporre ricorso avverso il provvedimento, ai sensi dell'articolo 145-bis, comma 2, t.u.b. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 dicembre 2015 Il Ministro: Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2016 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 520
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Provvedimenti sanzionatori (Art. 17 Regolamento sulla disciplina della struttura, dei poteri e delle modalita' di funzionamento dell'Organismo previsto dall'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi e relativi criteri.) — Testo vigente | Portale Normativo