Titolo III

Art. 14

Iscrizione nell'elenco dei confidi

In vigore dal 2 apr 2016
1. L'Organismo verifica la sussistenza delle condizioni e dei requisiti per l'iscrizione del confidi nell'elenco ai sensi dell'articolo 112, comma 2, t.u.b., e provvede, entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda, all'iscrizione ovvero la nega, con provvedimento motivato. Qualora entro tale termine non sia adottato un provvedimento di diniego, la domanda di iscrizione si intende accolta. 2. Del provvedimento di diniego dell'iscrizione è data comunicazione al richiedente. Dalla data di iscrizione nell'elenco, il confidi è sottoposto al regime di controllo esercitato dall'Organismo.
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Iscrizione nell'elenco dei confidi (Art. 14 Regolamento sulla disciplina della struttura, dei poteri e delle modalita' di funzionamento dell'Organismo previsto dall'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi e relativi criteri.) — Testo vigente | Portale Normativo