Titolo III
Art. 14
Iscrizione nell'elenco dei confidi
In vigore dal 2 apr 2016
1. L'Organismo verifica la sussistenza delle condizioni e dei requisiti per l'iscrizione del confidi nell'elenco ai sensi dell'articolo 112, comma 2, t.u.b., e provvede, entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda, all'iscrizione ovvero la nega, con provvedimento motivato. Qualora entro tale termine non sia adottato un provvedimento di diniego, la domanda di iscrizione si intende accolta.
2. Del provvedimento di diniego dell'iscrizione è data comunicazione al richiedente. Dalla data di iscrizione nell'elenco, il confidi è sottoposto al regime di controllo esercitato dall'Organismo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2015-12-23;228#art-14