Titolo II

Art. 9

Funzioni dell'Organismo

In vigore dal 2 apr 2016
1. L'Organismo svolge le seguenti funzioni: a) gestisce l'elenco e provvede alla sua pubblicità; b) valuta le istanze di iscrizione nell'elenco e la sussistenza dei requisiti; c) verifica nel continuo la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco; d) verifica il rispetto da parte degli iscritti delle disposizioni che regolano la loro attività anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2, t.u.b.; e) provvede all'iscrizione, cancellazione e diniego di iscrizione dall'elenco; f) provvede ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 5, t.u.b.; g) cura ogni altro atto e attività strumentale o accessoria alle funzioni di tenuta dell'elenco. 2. Ferma restando la responsabilità dell'Organismo per i provvedimenti e le decisioni adottate ai sensi del comma 1, per l'esercizio delle sue attività esso può avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa, secondo modalità fissate nello Statuto tali da garantire efficienza ed efficacia e da preservare indipendenza e imparzialità delle funzioni svolte nei confronti degli iscritti o di coloro che hanno presentato istanza di iscrizione.
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