Titolo I
Art. 6
Accertamento dei requisiti
In vigore dal 2 apr 2016
1. L'Organo di gestione e l'Organo di controllo accertano la sussistenza in capo ai rispettivi componenti dei requisiti di cui agli . L'Organo di gestione accerta i requisiti del Direttore generale.
2. Il difetto, anche sopravvenuto, dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dall'Organo di gestione o dall'Organo di controllo entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
3. Copia delle determinazioni assunte ai sensi dei commi 1 e 2 è trasmessa entro trenta giorni alla Banca d'Italia, che ha facoltà di richiedere l'esibizione della relativa documentazione.
4. Al verificarsi delle cause di cui all', la sospensione è dichiarata con le modalità indicate al comma 2.
5. In caso di inerzia degli organi competenti, la sospensione o la decadenza sono dichiarate d'ufficio dalla Banca d'Italia.
Storico versioni
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