Art. 1
Definizioni
In vigore dal 2 apr 2016
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, e in particolare:
l'articolo 112, comma 1, ai sensi del quale i confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis;
l'articolo 112-bis, comma 1, primo periodo, che ha istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco dei confidi;
l'articolo 112-bis, comma 8, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina:
a) la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne funzionalità ed efficienza;
b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità, dei componenti degli organi di gestione e controllo dell'Organismo;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141 e successive modificazioni e, in particolare:
l', comma 3, ai sensi del quale, ai fini della costituzione dell'Organismo, i primi componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia;
l', comma 8-ter, ai sensi del quale l'Organismo di cui all'articolo 112-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende costituito alla data di avvio della gestione dell'elenco;
l', comma 8-quater, ai sensi del quale la data di avvio della gestione dell'elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
Visto l' del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che disciplina l'attività di garanzia collettiva dei fidi;
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Banca d'Italia;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota prot. 25/UCL/2051 del 13 gennaio 2015, ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 1618 del 24 febbraio 2015;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) "t.u.b.": il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
b) "Organismo": l'Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi istituito dall'articolo 112-bis, comma 1, t.u.b.;
c) "organi": l'Organo di gestione, l'Organo di controllo e, ove previsto dallo Statuto, il Direttore generale dell'Organismo;
d) "confidi": i consorzi con attività esterna, nonché quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi;
e) "confidi di secondo grado": i consorzi con attività esterna, nonché quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi;
f) "attività di garanzia collettiva dei fidi": l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2015-12-23;228#art-1