Titolo I

Art. 4

Requisiti di onorabilità

In vigore dal 2 apr 2016
1. Non possono essere nominati negli Organi coloro che: a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; c) sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione: i. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento; ii. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; iii. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; iv. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. 2. Non possono essere nominati negli Organi coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), punti i) e ii), non rilevano se inferiori ad un anno.
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