Titolo II

Art. 7

Finanziamento dell'Organismo

In vigore dal 2 apr 2016
1. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i contributi annui e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività e, comunque, entro il limite del cinque per mille dell'ammontare delle garanzie concesse da ciascun confidi e risultante dall'ultimo bilancio approvato.
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Finanziamento dell'Organismo (Art. 7 Regolamento sulla disciplina della struttura, dei poteri e delle modalita' di funzionamento dell'Organismo previsto dall'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi e relativi criteri.) — Testo vigente | Portale Normativo