Art. 7 · Finanziamento dell'Organismo
Titolo II

Art. 7

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Finanziamento dell'Organismo

In vigore dal 2 apr 2016
1. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i contributi annui e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività e, comunque, entro il limite del cinque per mille dell'ammontare delle garanzie concesse da ciascun confidi e risultante dall'ultimo bilancio approvato.
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urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2015-12-23;228#art-7