Titolo II
Art. 10
Gestione dell'elenco
In vigore dal 2 apr 2016
1. Nell'attività di gestione dell'elenco l'Organismo:
a) iscrive nell'elenco i soggetti in possesso dei requisiti prescritti che ne facciano richiesta;
b) rigetta l'istanza di iscrizione nell'elenco in mancanza dei requisiti necessari dandone comunicazione agli interessati; il rigetto dell'istanza di iscrizione è preceduto da un preavviso motivato;
c) dispone la cancellazione dall'elenco;
d) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dall'elenco;
e) aggiorna tempestivamente l'elenco sulla base dei provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria, dalla Banca d'Italia e dallo stesso Organismo nonché sulla base delle comunicazioni ricevute dagli iscritti.
2. Fermo restando quanto previsto all', con riferimento al procedimento di iscrizione e di cancellazione, al fine di garantire l'efficienza e la trasparenza nell'attività di gestione dell'elenco, l'Organismo determina l'unità organizzativa responsabile e i termini dei procedimenti di propria competenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2015-12-23;228#art-10