Titolo II

Art. 10

Gestione dell'elenco

In vigore dal 2 apr 2016
1. Nell'attività di gestione dell'elenco l'Organismo: a) iscrive nell'elenco i soggetti in possesso dei requisiti prescritti che ne facciano richiesta; b) rigetta l'istanza di iscrizione nell'elenco in mancanza dei requisiti necessari dandone comunicazione agli interessati; il rigetto dell'istanza di iscrizione è preceduto da un preavviso motivato; c) dispone la cancellazione dall'elenco; d) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dall'elenco; e) aggiorna tempestivamente l'elenco sulla base dei provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria, dalla Banca d'Italia e dallo stesso Organismo nonché sulla base delle comunicazioni ricevute dagli iscritti. 2. Fermo restando quanto previsto all', con riferimento al procedimento di iscrizione e di cancellazione, al fine di garantire l'efficienza e la trasparenza nell'attività di gestione dell'elenco, l'Organismo determina l'unità organizzativa responsabile e i termini dei procedimenti di propria competenza.
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