Titolo III

Art. 15

Elenco dei confidi

In vigore dal 2 apr 2016
1. L'elenco dei confidi contiene le seguenti indicazioni: a) denominazione, forma giuridica e sede legale del confidi (nonché sede operativa, ove diversa da quella della sede legale); b) data di iscrizione nell'elenco; c) numero di iscrizione attribuito al confidi dall'Organismo. 2. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, i confidi iscritti sono tenuti a comunicare all'Organismo le eventuali variazioni delle informazioni contenute nell'elenco medesimo, secondo le modalità e i termini fissati dall'Organismo.
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