Titolo III
Art. 16
Cancellazione su istanza di parte
In vigore dal 2 apr 2016
1. Il confidi che intende essere cancellato dall'elenco presenta istanza all'Organismo.
2. Verificata la completezza e la regolarità della domanda, l'Organismo delibera sulla domanda di cancellazione entro novanta giorni dalla data in cui ha ricevuto la domanda.
3. In caso di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, t.u.b., il confidi trasmette all'Organismo copia del provvedimento di autorizzazione ai fini della cancellazione dall'elenco.
4. Nei casi in cui la cancellazione dall'elenco sia richiesta in relazione alla trasformazione o successiva fusione in un ente diverso da un confidi avente natura giuridica di società cooperativa deve essere attestato il rispetto della disposizione di cui all', comma 43, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in relazione agli obblighi di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all', comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2015-12-23;228#art-16