Titolo II

Art. 9

Autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato

In vigore dal 3 apr 2010
1. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza della società di gestione, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, autorizza l'esercizio dei mercati quando: a) la società di gestione dimostra di possedere i requisiti previsti dall'articolo 61, commi 2, 3, 4 e 5 del TUF e dalle relative disposizioni di attuazione; b) la società ha presentato un programma di attività che illustri i tipi di attività previsti e la struttura organizzativa della società di gestione; c) il regolamento della società di gestione è stato approvato ai sensi del precedente . 2. Ove il Ministero richieda informazioni complementari alla società di gestione del mercato, i termini di cui al comma precedente sono interrotti e, dalla data di ricezione di tali informazioni, decorre un nuovo termine di trenta giorni.
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