Titolo II

Art. 13

Accesso degli operatori

In vigore dal 3 apr 2010
1. Il regolamento del mercato disciplina l'accesso degli operatori al mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato secondo regole trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi, nonché i criteri per la partecipazione diretta o remota al mercato regolamentato. Si applica l'articolo 62, comma 3, del TUF. 2. Le imprese di investimento e le banche extracomunitarie non autorizzate all'esercizio in Italia del servizio di cui all', comma 5, lettera a) possono accedere ai mercati regolamentati, tenuto conto delle regole adottate dalle società di gestione, alle condizioni di cui all', comma 2, del TUF. 3. Le società di gestione comunicano alla Banca d'Italia, in occasione dell'avvio dell'operatività del mercato regolamentato, l'elenco degli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e provvedono al suo tempestivo aggiornamento. Le società di gestione comunicano altresì annualmente alla Banca d'Italia e alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata dell'elenco degli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati gestiti.
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